Caldaie

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MANUTENZIONE

In cosa consiste la manutenzione della caldaia?

Quando si parla di manutenzione della caldaia ci si riferisce alla manutenzione ordinaria. Si consiglia pertanto di far controllare la parti della caldaia più di frequente soggette ad usura come ugelli gas, ventilatori, camera di combustione, pressostati, elettrodi, guarnizioni di tenuta.

Tra le principali operazioni di manutenzione e controllo vengono consigliate dagli esperti:

  • pulizia dello scambiatore lato fumi
  • prova di tiraggio della canna fumaria
  • regolazione del funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione;
  • pulizia del bruciatore
  • verifica dei dispositivi di protezione, controllo e sicurezza
  • controllo della regolarità dell’accensione e del funzionamento
  • verifica visiva dell’assenza di perdite di acqua, che non siano presenti oggetti che impediscano il regolare deflusso dei prodotti della combustione, che non sia ostruita la presa d’aria.
Devo effettuare la manutenzione della mia caldaia?

Sì. La manutenzione della caldaia, oltre ad essere un obbligo di legge, è un’operazione che: 

  • garantisce la sicurezza degli ambienti domestici;
  • favorisce un risparmio energetico ed economico; 
  • riduce le emissioni inquinanti.

Consulta la DGR n. 3965 del 31 luglio 2015, che prevede tale obbligo.

Sono previste sanzioni per mancata manutenzione?

Il Responsabile dell’impianto, l’Amministratore del condominio o l’eventuale Terzo Responsabile che se ne è assunto la responsabilità che non ottempera all’obbligo di manutenzione è punito con sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00, come stabilito dell’articolo 7, comma 1 del D.LGS 192/05 e ss.mm.ii.

Ogni quanto tempo devo fare la manutenzione?

Per gli impianti autonomi inferiori a 35 kW alimentati tramite combustibile gassoso, in Lombardia l’obbligo della manutenzione è previsto ogni due anni.

Vanno controllati i documenti rilasciati dall’installatore, dal manutentore o dal costruttore dell’apparecchio: ai fini della sicurezza potrebbe essere necessario effettuare la manutenzione prima di tale termine.

Se invece l’impianto è condominiale, la manutenzione è più frequente.

La tempistica prevista dalla normativa regionale è al punto 14.4 della DGR n. 3965 del 31 luglio 2015.

Con quale periodicità il mio manutentore deve inserire la dichiarazione di avvenuta manutenzione nel Catasto?

La dichiarazione di avvenuta manutenzione deve essere inserita nel Catasto ogni due anni. 

Per i casi in cui sono previsti interventi di manutenzione con una frequenza maggiore rispetto alla misurazione in opera del rendimento, è obbligatorio presentare la dichiarazione di avvenuta manutenzione nell’anno in cui viene effettuata tale misurazione.

La dichiarazione di avvenuta manutenzione ha validità per le due stagioni termiche successive alla data di presentazione. La validità è subordinata alla corresponsione del contributo all’Autorità competente e alla Regione, nonché alla rilevazione dei valori dei prodotti della combustione, ove previsto per il tipo di apparecchio oggetto di manutenzione.

I rapporti di controllo relativi alle manutenzioni/prove di combustione degli anni intermedi possono essere comunque registrati nel CURIT e in questi casi non sarà richiesto il pagamento dei contributi.

Quali dati devo fornire affinché il mio manutentore possa compilare correttamente la scheda del mio impianto sul CURIT?

Il soggetto Responsabile dell’impianto ha l’obbligo di comunicare al proprio manutentore i seguenti dati: 

  • codice fiscale; 
  • consumi e volumetria; 
  • dati catastali abitazione; 
  • attestazione APE (se presente); 
  • POD e PDR; 
  • codice registrazione sonde geotermiche (se presente); 
  • codice pratica del sistema MUTA-FER, Piattaforma informatica di Regione Lombardia per la gestione delle Autorizzazioni (www.muta.servizirl.it), (se presente e solo per impianti a fonte di energia rinnovabile). 
Di chi è la responsabilità dell’impianto: dell’affittuario o del proprietario? Chi deve eseguire le manutenzioni?

La responsabilità dell’impianto è dell’affittuario, in qualità di occupante e utilizzatore della caldaia.

Le manutenzioni ordinarie devono essere effettuate dall’occupante/affittuario, salvo diversi accordi previsti nel contratto di affitto.

Il libretto di impianto

Ogni caldaia deve essere munita di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. 

L’installatore, cui compete la prima compilazione del libretto per i nuovi impianti, o il responsabile dell’impianto, per gli impianti esistenti, provvede a compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico.

Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto, a cura del responsabile dell’impianto, va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica.

Il libretto della caldaia è la carta d’identità dell’impianto di riscaldamento, lo segue dalla prima accensione a fine servizio e successiva demolizione; registra tutte le modifiche, sostituzioni di apparecchi e componenti, interventi di manutenzione e di controllo, valori di rendimento nel corso della vita utile, cambi di proprietà.

Ogni volta che viene eseguita la manutenzione, il tecnico deve aggiornare il libretto caldaia che il proprietario dell’immobile deve conservare ed esibire in caso di controlli del Comune insieme alle fatture ricevute. Diversamente scattano sanzioni da 500 a 3mila euro.

Il libretto va compilato per la prima volta dall’installatore, all’atto della messa in funzione dell’apparecchio. Poi viene aggiornato dal responsabile dell’impianto (cioè il singolo cittadino o, in condominio, dall’amministratore o da una ditta terza da questi delegato) o dal manutentore.

Cosa significa?

Autorità competente

Soggetto istituzionale a cui Regione Lombardia demanda i compiti di accertamento e ispezione degli impianti termici.

Le Autorità competenti sono rappresentate dai Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e dalle Province per la restante parte del territorio. 

CAIT

I CAIT sono i Centri di informazione per gli operatori del settore e di supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici riconosciuti dal gestore del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. 

CURIT

Il CURIT è il Catasto Unico Regionale Impianti Termici reso disponibile su web da Regione Lombardia al servizio di cittadini, operatori del settore e Autorità competenti per le attività di ispezione sugli impianti termici, finalizzato alla diffusione di informazioni ed all’adempimento degli obblighi di natura amministrativa individuati dalla normativa vigente, in particolare relativamente alle attività dichiarative a cura degli operatori del settore. 

Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

Il proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico.

Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori o, in caso di mancata nomina, al legale rappresentante.

Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, colui che occupa l’unità immobiliare, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del proprietario, per la durata dell’occupazione, negli obblighi e nelle responsabilità connesse all’esercizio e alla manutenzione ordinaria dell’impianto termico ed alle ispezioni periodiche previste. 

Targa

Il supporto su cui è riportato il codice identificativo univoco dell’impianto termico, da apporre sul generatore di calore o nei pressi della centrale termica.

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